08
Gen
2015
IVA: dal 1° gennaio 2015 ampliate le ipotesi di nelle quali non s’incassa più.
Con le modifiche introdotte dalla Legge finanziaria 2015 sono state ulteriormente ampliate le ipotesi, già presenti nel nostro ordinamento, nelle quali il legislatore ha ritenuto opportuno – con l’evidente fine di ridurre le ipotesi di mancato incasso della stessa – che l’IVA non sia più incassata dal committente, delegando ad altri soggetti la sua gestione (reverse charge) o il suo versamento all’erario (split payment).
- Edilizia: questo è il settore nel quale maggiormente si concentrano la maggioranza delle ipotesi; in questo caso si applica il reverse charge, che comporta l’emissione della fattura senza applicazione dell’Iva da parte del cedente/prestatore con l’indicazione della norma di riferimento e la dicitura «inversione contabile». Tali ipotesi si possono riassumere come segue:
- le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore (art.17, sesto comma lettera a);
- le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali per natura, qualora non esenti (art.17, sesto comma lettera a-bis);
- le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (art.17, sesto comma lettera a-ter – nuova previsione;
- Altri settori:
- le cessioni di telefonici e loro componenti ed accessori tra soggetti IVA (art.17, sesto comma lettera b);
- le cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori tra soggetti IVA (art.17, sesto comma lettera c);
- le cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere tra soggetti IVA (art.17, sesto comma lettera d);
- le cessioni di rottami. cascami ed avanzi di rottami ferrosi, di gomma e plastica nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art. 74, comma 7);
- Cessione di beni e servizi verso gli enti pubblici:
- in questo caso la fattura viene emessa secondo le normali regole ed aliquote dell’imposta; l’ente provvederà al pagamento nei confronti dell’emittente solamente dell’imponibile però, provvedendo al versamento diretto dell’IVA all’erario;
- restano esclusi dalla disciplina le fatture per le quali si applica l’inversione contabile e le fatture emesse dai professionisti e per le quali si applica la ritenuta d’acconto.
- Sanzioni: per l’errata applicazione del meccanismo del reverse charge la sanzione applicabile va dal 100 al 200% dell’imposta (non applicata) con un minimo di € 258,00.
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