Modificati i termini per l’accertamento tributario
In sede di approvazione della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sono stati allungati i termini di accertamento (a favore degli uffici dell’Agenzia delle Entrate) di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73 come segue:
- entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (in luogo dell’attuale quarto);
- entro il 31.12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell’attuale quinto), in caso di omessa dichiarazione.
Contestualmente è stato eliminato il raddoppio dei termini in presenza di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale ex D.Lgs. n. 74/2000.
Le novità sono applicabili agli avvisi relativi al 2016 e anni successivi. Per gli accertamenti relativi al 2015 (adempimenti che scadranno nel corso del corrente anno) e anni precedenti trovano applicazione i precedenti termini, compreso il raddoppio in caso di violazione costituente reato penale a condizione che la denuncia sia presentata entro gli ordinari termini.